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30/05/2019 Corrispettivi elettronici - Tutto pronto - Si parte il 1° luglio senza proroghe S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
29/01/2009 Credito d'imposta aree svantaggiate news S.M.Perego
01/03/2019 Credito d'imposta per adeguamento registratori di cassa S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
12/09/2018 Credito d'imposta per investimenti pubblicitari S.M.Perego
24/09/2015 Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Alcune FAQ S.M.Perego
28/04/2015 Credito IVA per le operazioni attive con il meccanismo di S.M.Perego
02/05/2018 Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo S.M.Perego

Records 411 to 420 of 2397
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Titolo: Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")   Data : 24/04/2019
 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")
Il 30.4.2019 costituisce il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") di cui all'art. 21 del DL 78/2010, relativa al terzo e quarto trimestre (o secondo semestre) 2018.
L'Autore sottolinea che le fatture datate 2018 e ricevute in formato cartaceo nel 2019 non devono essere inserite nella comunicazione del cessionario o committente, ma rientrano nello "spesometro" del cedente o prestatore.
Con riguardo alle modalità di compilazione, si ricorda che le fatture emesse per servizi resi a soggetti extra-Ue devono essere identificate con il codice natura "N2" (operazioni non soggette ad IVA), mentre quelle per servizi resi nei confronti di soggetti passivi Ue devono essere identificate con codice "N6" (inversione contabile).
Inoltre, il codice "N2" deve essere utilizzato anche per comunicare le fatture ricevute da soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario, benché questi ultimi siano esonerati dall'adempimento.
Si ricorda, infine, che il 30.4.2019 costituisce anche il termine per il pagamento dell'imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche emesse, per obbligo o facoltà, nel 2018.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego