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Data Titolo Sezione Autore
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
12/10/2015 Tra le novità del D.Lgs. 139/2015 vi sono i costi di ricerca e pubblicità S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego

Records 471 to 480 of 2397
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Titolo: Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")   Data : 24/04/2019
 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")
Il 30.4.2019 costituisce il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") di cui all'art. 21 del DL 78/2010, relativa al terzo e quarto trimestre (o secondo semestre) 2018.
L'Autore sottolinea che le fatture datate 2018 e ricevute in formato cartaceo nel 2019 non devono essere inserite nella comunicazione del cessionario o committente, ma rientrano nello "spesometro" del cedente o prestatore.
Con riguardo alle modalità di compilazione, si ricorda che le fatture emesse per servizi resi a soggetti extra-Ue devono essere identificate con il codice natura "N2" (operazioni non soggette ad IVA), mentre quelle per servizi resi nei confronti di soggetti passivi Ue devono essere identificate con codice "N6" (inversione contabile).
Inoltre, il codice "N2" deve essere utilizzato anche per comunicare le fatture ricevute da soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario, benché questi ultimi siano esonerati dall'adempimento.
Si ricorda, infine, che il 30.4.2019 costituisce anche il termine per il pagamento dell'imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche emesse, per obbligo o facoltà, nel 2018.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego