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Data Titolo Sezione Autore
23/09/2015 Deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione? S.M.Perego
10/01/2018 Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili S.M.Perego
18/04/2016 Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti S.M.Perego
30/04/2010 Deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta news S.M.Perego
22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego
22/05/2018 Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
04/07/2019 Definite le modalità di invio dei corrispettivi al Sistema TS S.M.Perego
15/10/2015 Definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le strutture ricettive S.M.Perego
15/03/2016 Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito S.M.Perego

Records 521 to 530 of 2397
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Titolo: Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")   Data : 24/04/2019
 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")
Il 30.4.2019 costituisce il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") di cui all'art. 21 del DL 78/2010, relativa al terzo e quarto trimestre (o secondo semestre) 2018.
L'Autore sottolinea che le fatture datate 2018 e ricevute in formato cartaceo nel 2019 non devono essere inserite nella comunicazione del cessionario o committente, ma rientrano nello "spesometro" del cedente o prestatore.
Con riguardo alle modalità di compilazione, si ricorda che le fatture emesse per servizi resi a soggetti extra-Ue devono essere identificate con il codice natura "N2" (operazioni non soggette ad IVA), mentre quelle per servizi resi nei confronti di soggetti passivi Ue devono essere identificate con codice "N6" (inversione contabile).
Inoltre, il codice "N2" deve essere utilizzato anche per comunicare le fatture ricevute da soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario, benché questi ultimi siano esonerati dall'adempimento.
Si ricorda, infine, che il 30.4.2019 costituisce anche il termine per il pagamento dell'imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche emesse, per obbligo o facoltà, nel 2018.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego