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Data Titolo Sezione Autore
05/11/2015 La notifica di Equitalia solo con agente notificatore S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
03/11/2015 Anche i minimi e i forfettari compilano lo spesometro S.M.Perego
27/11/2015 Il pagamento dei modelli F24 esclusivamente tramite fisconline – home-banking S.M.Perego
25/11/2015 L’INPS fornisce chiarimenti sui controlli in agricoltura S.M.Perego
25/11/2015 Per le Coop una nuova aliquota IVA S.M.Perego
25/11/2015 Il super ammortamento non rileva per gli Studi di settore S.M.Perego
25/11/2015 Bilanci – il nuovo modello internazionale XBRL S.M.Perego
26/11/2015 Istituito il codice tributo per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
26/11/2015 Deve essere il giudice tributario a rilevare il “Favor rei” S.M.Perego

Records 871 to 880 of 2397
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Titolo: Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")   Data : 24/04/2019
 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")
Il 30.4.2019 costituisce il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") di cui all'art. 21 del DL 78/2010, relativa al terzo e quarto trimestre (o secondo semestre) 2018.
L'Autore sottolinea che le fatture datate 2018 e ricevute in formato cartaceo nel 2019 non devono essere inserite nella comunicazione del cessionario o committente, ma rientrano nello "spesometro" del cedente o prestatore.
Con riguardo alle modalità di compilazione, si ricorda che le fatture emesse per servizi resi a soggetti extra-Ue devono essere identificate con il codice natura "N2" (operazioni non soggette ad IVA), mentre quelle per servizi resi nei confronti di soggetti passivi Ue devono essere identificate con codice "N6" (inversione contabile).
Inoltre, il codice "N2" deve essere utilizzato anche per comunicare le fatture ricevute da soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario, benché questi ultimi siano esonerati dall'adempimento.
Si ricorda, infine, che il 30.4.2019 costituisce anche il termine per il pagamento dell'imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche emesse, per obbligo o facoltà, nel 2018.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego