Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Prorogati i Super-ammortamenti con tetto massimo a 2,5 milioni di euro   Data : 02/05/2019
 Prorogati i Super-ammortamenti con tetto massimo a 2,5 milioni di euro
Il DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. DL "crescita"), pubblicato sulla G.U. 30.4.2019 n. 100, prevede la reintroduzione dei super-ammortamenti al 30% per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni.
Nello specifico, sono agevolabili gli investimenti:
- effettuati dall'1.4.2019 al 31.12.2019 o nel termine "lungo" del 30.6.2020 (a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). Sono quindi esclusi gli investimenti effettuati dall'1.1.2019 al 31.3.2019;
- nel limite di 2,5 milioni di euro, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente.
Sono esclusi i veicoli di cui all'art. 164. co. 1 del TUIR, ma l'agevolazione continua a spettare per mezzi di trasporto diversi (autobus e autocarri).
Fonte: DL 30.4.2019 n. 34 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.5.2019 - "Super-ammortamenti per investimenti effettuati dal 1° aprile 2019" - Alberti

Sezione:   Autore : S.M.Perego