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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI S.M.Perego
29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
16/09/2016 Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
19/09/2016 Con il modello “RR1” si presenta la domanda di riammissione alla rateizzazione dei ruoli S.M.Perego
19/09/2016 La notifica al vicino di casa è sempre nulla S.M.Perego
21/09/2016 Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
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Titolo: Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari   Data : 03/05/2019
 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari
Per effetto dell'art. 6 del DL 34/2019, i contribuenti che applicano il regime forfetario (ex L. 190/2014) devono operare le ritenute di cui agli arttt. 23 e 24 del DPR 600/73 sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati (art. 1 co. 69 della L. 190/2014).
L'obbligo di ritenuta opera con effetto dall'1.1.2019. L'ammontare delle ritenute relative alle somme già corrisposte alla data di entrata in vigore del DL 34/2019 (ossia, alle somme corrisposte fino al 30.4.2019) è trattenuto in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello della medesima data di entrata in vigore, e versato nei termini di cui all'art. 8 del DPR 602/73, ossia entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.
Invece, resta confermata la facoltà di operare le ritenute fiscali sulle altre somme (es. compensi per prestazioni occasionali, provvigioni).
Fonte: DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") – Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego