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Data Titolo Sezione Autore
24/01/2017 I soggetti in regime di vantaggio comunicano eventuali opzioni IVA nell’Unico PF 2017 S.M.Perego
25/01/2017 In bozza le principali novità di (Unico) Redditi PF 2017 S.M.Perego
25/01/2017 Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo S.M.Perego
25/01/2017 Servizio “fatture e corrispettivi” disponibile anche agli intermediari ma con limiti S.M.Perego
26/01/2017 Prorogata al 9 febbraio la trasmissione delle spese sanitarie S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
30/01/2017 Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
31/01/2017 Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016 S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari   Data : 03/05/2019
 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari
Per effetto dell'art. 6 del DL 34/2019, i contribuenti che applicano il regime forfetario (ex L. 190/2014) devono operare le ritenute di cui agli arttt. 23 e 24 del DPR 600/73 sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati (art. 1 co. 69 della L. 190/2014).
L'obbligo di ritenuta opera con effetto dall'1.1.2019. L'ammontare delle ritenute relative alle somme già corrisposte alla data di entrata in vigore del DL 34/2019 (ossia, alle somme corrisposte fino al 30.4.2019) è trattenuto in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello della medesima data di entrata in vigore, e versato nei termini di cui all'art. 8 del DPR 602/73, ossia entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.
Invece, resta confermata la facoltà di operare le ritenute fiscali sulle altre somme (es. compensi per prestazioni occasionali, provvigioni).
Fonte: DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") – Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego