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Data Titolo Sezione Autore
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
21/07/2015 Dal 1.1.2017 obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
24/11/2016 Dal 1.1.2017 scatta l’obbligo della fattura elettronica per il tax-free shopping S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile aperte le iscrizioni per il 5‰ per l’anno 2016 S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile l’imposta di successione si paga con il modello F24 S.M.Perego
04/07/2019 Dal 1° luglio č attiva l’adesione al servizio di consultazione delle FE S.M.Perego
10/01/2018 Dal 1° luglio gli stipendi si pagano solo con bonifico bancario S.M.Perego
24/04/2017 Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego

Records 431 to 440 of 2397
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Titolo: Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari   Data : 03/05/2019
 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari
Per effetto dell'art. 6 del DL 34/2019, i contribuenti che applicano il regime forfetario (ex L. 190/2014) devono operare le ritenute di cui agli arttt. 23 e 24 del DPR 600/73 sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati (art. 1 co. 69 della L. 190/2014).
L'obbligo di ritenuta opera con effetto dall'1.1.2019. L'ammontare delle ritenute relative alle somme già corrisposte alla data di entrata in vigore del DL 34/2019 (ossia, alle somme corrisposte fino al 30.4.2019) è trattenuto in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello della medesima data di entrata in vigore, e versato nei termini di cui all'art. 8 del DPR 602/73, ossia entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.
Invece, resta confermata la facoltà di operare le ritenute fiscali sulle altre somme (es. compensi per prestazioni occasionali, provvigioni).
Fonte: DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") – Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego