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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici   Data : 08/05/2019
 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici
Con la circ. 7.5.2019 n. 62, l'INPS ha illustrato una misura di natura previdenziale prevista dall'art. 1 co. 261 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con cui si dispone per 5 anni, ossia dall'1.1.2019 al 31.12.2023, una progressiva riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro.
Nel dettaglio, sono interessati alla riduzione i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e della Gestione separata di cui ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
Operativamente, sono assoggettati alla riduzione gli importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro lordi su base annua, mediante l'applicazione delle seguenti aliquote percentuali:
- il 15% per la parte eccedente l'importo di 100.000,00 fino a 130.000 euro;
- il 25% per la parte eccedente 130.000,00 euro fino a 200.000,00 euro;
- il 30% per la parte eccedente 200.000,00 euro fino a 350.000,00 euro;
- il 35% per la parte eccedente 350.000,00 euro fino a 500.000,00 euro;
- il 40% per la parte eccedente 500.000,00 euro.
Nella circolare in commento si precisa altresì che i predetti importi sono soggetti alla rivalutazione "automatica" sulla base del meccanismo stabilito dall'art. 34 della L. 448/98.
di importo superiore ai 100.000,00 euro annui - Novità della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019)
Fonte: Circ. INPS 7.5.2019 n. 62 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.5.2019 - "Riduzione delle “pensioni d’oro” con aliquote percentuali differenziate" – Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego