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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici   Data : 08/05/2019
 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici
Con la circ. 7.5.2019 n. 62, l'INPS ha illustrato una misura di natura previdenziale prevista dall'art. 1 co. 261 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con cui si dispone per 5 anni, ossia dall'1.1.2019 al 31.12.2023, una progressiva riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro.
Nel dettaglio, sono interessati alla riduzione i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e della Gestione separata di cui ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
Operativamente, sono assoggettati alla riduzione gli importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro lordi su base annua, mediante l'applicazione delle seguenti aliquote percentuali:
- il 15% per la parte eccedente l'importo di 100.000,00 fino a 130.000 euro;
- il 25% per la parte eccedente 130.000,00 euro fino a 200.000,00 euro;
- il 30% per la parte eccedente 200.000,00 euro fino a 350.000,00 euro;
- il 35% per la parte eccedente 350.000,00 euro fino a 500.000,00 euro;
- il 40% per la parte eccedente 500.000,00 euro.
Nella circolare in commento si precisa altresì che i predetti importi sono soggetti alla rivalutazione "automatica" sulla base del meccanismo stabilito dall'art. 34 della L. 448/98.
di importo superiore ai 100.000,00 euro annui - Novità della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019)
Fonte: Circ. INPS 7.5.2019 n. 62 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.5.2019 - "Riduzione delle “pensioni d’oro” con aliquote percentuali differenziate" – Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego