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09/09/2019 Ripartono I versamenti INPS sospesi per gli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego
20/02/2017 Ripristinata la presentazione dei modelli INTRA acquisti per il 2017 S.M.Perego
26/10/2018 Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate S.M.Perego
24/02/2017 Ripristinato il modello Intrastat - scade il 27.1.2017 S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
17/03/2017 Ripristinato l'obbligo di presentazione per il 2017 dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
19/10/2015 Riproposta l’assegnazione agevolata ai soci dal Ddl di stabilità S.M.Perego
07/05/2009 Riqualificazione energetica (detrazione 55%) news S.M.Perego
16/04/2018 Riscossione - Non sempre è possibile operare il fermo del veicolo S.M.Perego
29/01/2010 Risparmio energetico 55% news S.M.Perego

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Titolo: INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici   Data : 08/05/2019
 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici
Con la circ. 7.5.2019 n. 62, l'INPS ha illustrato una misura di natura previdenziale prevista dall'art. 1 co. 261 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con cui si dispone per 5 anni, ossia dall'1.1.2019 al 31.12.2023, una progressiva riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro.
Nel dettaglio, sono interessati alla riduzione i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e della Gestione separata di cui ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
Operativamente, sono assoggettati alla riduzione gli importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro lordi su base annua, mediante l'applicazione delle seguenti aliquote percentuali:
- il 15% per la parte eccedente l'importo di 100.000,00 fino a 130.000 euro;
- il 25% per la parte eccedente 130.000,00 euro fino a 200.000,00 euro;
- il 30% per la parte eccedente 200.000,00 euro fino a 350.000,00 euro;
- il 35% per la parte eccedente 350.000,00 euro fino a 500.000,00 euro;
- il 40% per la parte eccedente 500.000,00 euro.
Nella circolare in commento si precisa altresì che i predetti importi sono soggetti alla rivalutazione "automatica" sulla base del meccanismo stabilito dall'art. 34 della L. 448/98.
di importo superiore ai 100.000,00 euro annui - Novità della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019)
Fonte: Circ. INPS 7.5.2019 n. 62 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.5.2019 - "Riduzione delle “pensioni d’oro” con aliquote percentuali differenziate" – Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego