Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/04/2016 Anche per le associazioni sportive rileva il principio di cassa S.M.Perego
06/04/2016 Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero S.M.Perego
06/04/2016 La divisione ereditaria sconta il prezzo valore S.M.Perego
06/04/2016 Le società di comodo soggette al nuovo “Interpello” S.M.Perego
17/03/2016 I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
11/04/2016 Le ritenute subite dai contribuenti forfetari entrano in Unico PF S.M.Perego
12/04/2016 Dal 2 maggio i voucher si acquistano con il mod. F24 ELIDE S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
12/04/2016 Agli agricoltori sconto INAIL del 20% S.M.Perego
11/04/2016 Rispetta la sua scadenza naturale il “Regime di Vantaggio” S.M.Perego

Records 461 to 470 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici   Data : 08/05/2019
 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici
Con la circ. 7.5.2019 n. 62, l'INPS ha illustrato una misura di natura previdenziale prevista dall'art. 1 co. 261 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con cui si dispone per 5 anni, ossia dall'1.1.2019 al 31.12.2023, una progressiva riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro.
Nel dettaglio, sono interessati alla riduzione i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e della Gestione separata di cui ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
Operativamente, sono assoggettati alla riduzione gli importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro lordi su base annua, mediante l'applicazione delle seguenti aliquote percentuali:
- il 15% per la parte eccedente l'importo di 100.000,00 fino a 130.000 euro;
- il 25% per la parte eccedente 130.000,00 euro fino a 200.000,00 euro;
- il 30% per la parte eccedente 200.000,00 euro fino a 350.000,00 euro;
- il 35% per la parte eccedente 350.000,00 euro fino a 500.000,00 euro;
- il 40% per la parte eccedente 500.000,00 euro.
Nella circolare in commento si precisa altresì che i predetti importi sono soggetti alla rivalutazione "automatica" sulla base del meccanismo stabilito dall'art. 34 della L. 448/98.
di importo superiore ai 100.000,00 euro annui - Novità della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019)
Fonte: Circ. INPS 7.5.2019 n. 62 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.5.2019 - "Riduzione delle “pensioni d’oro” con aliquote percentuali differenziate" – Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego