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Data Titolo Sezione Autore
12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
01/10/2015 Chi č responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego
13/10/2015 Il 22.10.2015 entra in vigore la riforma del sistema penale tributario (D.Lgs. 158/2015). S.M.Perego
13/10/2015 Aggiornati gli indici biennali da accertamento sintetico (Redditometro) S.M.Perego
13/10/2015 Anche nel 2016 prosegue la proroga dei bonus edilizi del 65% e del 50%. S.M.Perego
13/10/2015 Nuove dilazioni per i ruoli S.M.Perego
13/10/2015 Pubblicate le istruzioni e la modulistica per accedere agli sgravi contributivi S.M.Perego
14/10/2015 INPS - Anche il lavoro occasionale e accessorio č soggetto alle prestazioni di sostegno al reddito S.M.Perego
14/10/2015 Dal 1.1.2016 spariscono i Co.Co.Pro. S.M.Perego

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Titolo: INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici   Data : 08/05/2019
 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici
Con la circ. 7.5.2019 n. 62, l'INPS ha illustrato una misura di natura previdenziale prevista dall'art. 1 co. 261 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con cui si dispone per 5 anni, ossia dall'1.1.2019 al 31.12.2023, una progressiva riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro.
Nel dettaglio, sono interessati alla riduzione i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e della Gestione separata di cui ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
Operativamente, sono assoggettati alla riduzione gli importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro lordi su base annua, mediante l'applicazione delle seguenti aliquote percentuali:
- il 15% per la parte eccedente l'importo di 100.000,00 fino a 130.000 euro;
- il 25% per la parte eccedente 130.000,00 euro fino a 200.000,00 euro;
- il 30% per la parte eccedente 200.000,00 euro fino a 350.000,00 euro;
- il 35% per la parte eccedente 350.000,00 euro fino a 500.000,00 euro;
- il 40% per la parte eccedente 500.000,00 euro.
Nella circolare in commento si precisa altresì che i predetti importi sono soggetti alla rivalutazione "automatica" sulla base del meccanismo stabilito dall'art. 34 della L. 448/98.
di importo superiore ai 100.000,00 euro annui - Novità della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019)
Fonte: Circ. INPS 7.5.2019 n. 62 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.5.2019 - "Riduzione delle “pensioni d’oro” con aliquote percentuali differenziate" – Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego