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Data Titolo Sezione Autore
14/03/2017 Fissati i limiti di detrazione per le tasse e contributi di iscrizione alle università non statali S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
15/03/2017 Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017 S.M.Perego
13/03/2017 Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti S.M.Perego
10/03/2017 Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro S.M.Perego
10/03/2017 L’INPS fornisce chiarimenti per la compilazione dell'elemento "ForzaAziendale" S.M.Perego
10/03/2017 Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list S.M.Perego

Records 1051 to 1060 of 2397
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Titolo: IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D”   Data : 08/05/2019
 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D”
Con il DM 6.5.2019 sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione dell'IMU e della TASI, per l'anno 2019, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali ecc.), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Per l'anno 2019, il coefficiente 1,02 deve essere utilizzato con esclusivo riferimento agli immobili acquistati nello stesso anno.
Riguardo ai costi incrementativi di immobili già posseduti alla data del 1° gennaio, è stato invece chiarito che quelli sostenuti nell'anno precedente concorrono a determinare la base imponibile nell'anno in corso, mentre quelli sostenuti nell'anno in corso concorreranno alla formazione della base imponibile solo a partire dall'anno successivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.5.2019 - "Aggiornati i coefficienti IMU e TASI per i fabbricati D delle imprese" – Spina - DM 6.5.2019 Ministero dell'Economia e delle finanze

Sezione:   Autore : S.M.Perego