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Data Titolo Sezione Autore
04/08/2016 Nuova riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data dell’1.7.2016 S.M.Perego
01/08/2016 I chiropratici esclusi dalle spese detraibili S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
01/08/2016 Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi” S.M.Perego
01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
01/08/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
02/08/2016 La Cassazione interviene sull’ICI degli enti religiosi S.M.Perego
02/08/2016 Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016 S.M.Perego
03/08/2016 Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali S.M.Perego

Records 1521 to 1530 of 2397
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Titolo: IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D”   Data : 08/05/2019
 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D”
Con il DM 6.5.2019 sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione dell'IMU e della TASI, per l'anno 2019, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali ecc.), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Per l'anno 2019, il coefficiente 1,02 deve essere utilizzato con esclusivo riferimento agli immobili acquistati nello stesso anno.
Riguardo ai costi incrementativi di immobili già posseduti alla data del 1° gennaio, è stato invece chiarito che quelli sostenuti nell'anno precedente concorrono a determinare la base imponibile nell'anno in corso, mentre quelli sostenuti nell'anno in corso concorreranno alla formazione della base imponibile solo a partire dall'anno successivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.5.2019 - "Aggiornati i coefficienti IMU e TASI per i fabbricati D delle imprese" – Spina - DM 6.5.2019 Ministero dell'Economia e delle finanze

Sezione:   Autore : S.M.Perego