Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D”   Data : 08/05/2019
 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D”
Con il DM 6.5.2019 sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione dell'IMU e della TASI, per l'anno 2019, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali ecc.), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Per l'anno 2019, il coefficiente 1,02 deve essere utilizzato con esclusivo riferimento agli immobili acquistati nello stesso anno.
Riguardo ai costi incrementativi di immobili già posseduti alla data del 1° gennaio, è stato invece chiarito che quelli sostenuti nell'anno precedente concorrono a determinare la base imponibile nell'anno in corso, mentre quelli sostenuti nell'anno in corso concorreranno alla formazione della base imponibile solo a partire dall'anno successivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.5.2019 - "Aggiornati i coefficienti IMU e TASI per i fabbricati D delle imprese" – Spina - DM 6.5.2019 Ministero dell'Economia e delle finanze

Sezione:   Autore : S.M.Perego