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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
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Titolo: IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D”   Data : 08/05/2019
 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D”
Con il DM 6.5.2019 sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione dell'IMU e della TASI, per l'anno 2019, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali ecc.), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Per l'anno 2019, il coefficiente 1,02 deve essere utilizzato con esclusivo riferimento agli immobili acquistati nello stesso anno.
Riguardo ai costi incrementativi di immobili già posseduti alla data del 1° gennaio, è stato invece chiarito che quelli sostenuti nell'anno precedente concorrono a determinare la base imponibile nell'anno in corso, mentre quelli sostenuti nell'anno in corso concorreranno alla formazione della base imponibile solo a partire dall'anno successivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.5.2019 - "Aggiornati i coefficienti IMU e TASI per i fabbricati D delle imprese" – Spina - DM 6.5.2019 Ministero dell'Economia e delle finanze

Sezione:   Autore : S.M.Perego