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Data Titolo Sezione Autore
15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
26/01/2017 I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
27/07/2016 I controlli sul MOSS si spostano al Centro operativo di Pescara dall’1.1.2016 S.M.Perego
02/05/2018 I depositi prezzo ricevuti dal notaio vanno sempre sul conto dedicato S.M.Perego
27/01/2016 I diritti doganali si possono pagare anche con bonifico S.M.Perego
30/10/2015 I diversi accordi regionali assoggettano i medici di base all’IRAP S.M.Perego
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
09/12/2016 I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E S.M.Perego
06/03/2017 I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso S.M.Perego

Records 811 to 820 of 2397
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Titolo: IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D”   Data : 08/05/2019
 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D”
Con il DM 6.5.2019 sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione dell'IMU e della TASI, per l'anno 2019, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali ecc.), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Per l'anno 2019, il coefficiente 1,02 deve essere utilizzato con esclusivo riferimento agli immobili acquistati nello stesso anno.
Riguardo ai costi incrementativi di immobili già posseduti alla data del 1° gennaio, è stato invece chiarito che quelli sostenuti nell'anno precedente concorrono a determinare la base imponibile nell'anno in corso, mentre quelli sostenuti nell'anno in corso concorreranno alla formazione della base imponibile solo a partire dall'anno successivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.5.2019 - "Aggiornati i coefficienti IMU e TASI per i fabbricati D delle imprese" – Spina - DM 6.5.2019 Ministero dell'Economia e delle finanze

Sezione:   Autore : S.M.Perego