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22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
05/09/2016 Sospesi gli adempimenti tributari per i soggetti colpiti dal sisma del 24.8.2016 S.M.Perego
27/09/2016 In arrivo un incremento sulle sanzioni da corruzione, anche tra privati S.M.Perego
28/09/2016 Il TFR, se iscritto a patrimonio, rileva ai fini IRAP S.M.Perego

Records 1591 to 1600 of 2397
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Titolo: La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità   Data : 11/05/2019
 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità
In sede di compilazione del modello REDDITI 2019 PF, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, ivi incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo entro il limite annuo di 10.000,00 euro (art. 54 co. 5 del TUIR).
Il maggior dubbio della disposizione in commento attiene al concetto di costi di soggiorno, non specificato dalla legge, né oggetto di chiarimenti di fonte ufficiale.
In generale, tale nozione sembra evocare quella di trasferta (DM 4.8.2011): pertanto, le spese di vitto afferenti ad un convegno che si tiene nel medesimo ambito territoriale in cui il professionista svolge la propria attività dovrebbero essere deducibili al 75% e nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Sempre stando al citato DM 4.8.2011, tale ambito territoriale dovrebbe essere identificato nel Comune sede dell'attività professionale. Così, i costi di vitto e alloggio sarebbero interamente deducibili (nel limite di 10.000,00 euro) se implicano una "trasferta" del professionista atta a consentirne la partecipazione all'evento formativo. Diversamente, ove il corso o convegno fosse seguito, ad esempio, nel medesimo Comune in cui il professionista svolge la propria attività, le spese alberghiere e di ristorazione soggiacerebbero ai limiti di deducibilità di cui all'art. 54 co. 5 del TUIR.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2019 - "Viaggi e soggiorni per corsi di formazione a deducibilità variabile" - Fornero

Sezione:   Autore : S.M.Perego