Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
08/04/2015 Nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria news S.M.Perego
23/12/2011 Nuovi contribuenti minimi news S.M.Perego
18/05/2009 Nuovi controlli Entratel news S.M.Perego
18/11/2015 Nuovi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate a tempo S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
26/04/2017 Nuovi limiti alla detrazione dell’IVA sugli acquisti S.M.Perego
22/01/2016 Nuovi modelli di dichiarazione in bozza S.M.Perego
12/01/2010 Nuovi modelli Iva news S.M.Perego
22/12/2016 Nuovi obblighi per gli amministratori di condominio - Le spese condominiali 2016 nella precompilata S.M.Perego
09/04/2018 Nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità   Data : 11/05/2019
 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità
In sede di compilazione del modello REDDITI 2019 PF, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, ivi incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo entro il limite annuo di 10.000,00 euro (art. 54 co. 5 del TUIR).
Il maggior dubbio della disposizione in commento attiene al concetto di costi di soggiorno, non specificato dalla legge, né oggetto di chiarimenti di fonte ufficiale.
In generale, tale nozione sembra evocare quella di trasferta (DM 4.8.2011): pertanto, le spese di vitto afferenti ad un convegno che si tiene nel medesimo ambito territoriale in cui il professionista svolge la propria attività dovrebbero essere deducibili al 75% e nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Sempre stando al citato DM 4.8.2011, tale ambito territoriale dovrebbe essere identificato nel Comune sede dell'attività professionale. Così, i costi di vitto e alloggio sarebbero interamente deducibili (nel limite di 10.000,00 euro) se implicano una "trasferta" del professionista atta a consentirne la partecipazione all'evento formativo. Diversamente, ove il corso o convegno fosse seguito, ad esempio, nel medesimo Comune in cui il professionista svolge la propria attività, le spese alberghiere e di ristorazione soggiacerebbero ai limiti di deducibilità di cui all'art. 54 co. 5 del TUIR.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2019 - "Viaggi e soggiorni per corsi di formazione a deducibilità variabile" - Fornero

Sezione:   Autore : S.M.Perego