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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità   Data : 11/05/2019
 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità
In sede di compilazione del modello REDDITI 2019 PF, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, ivi incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo entro il limite annuo di 10.000,00 euro (art. 54 co. 5 del TUIR).
Il maggior dubbio della disposizione in commento attiene al concetto di costi di soggiorno, non specificato dalla legge, né oggetto di chiarimenti di fonte ufficiale.
In generale, tale nozione sembra evocare quella di trasferta (DM 4.8.2011): pertanto, le spese di vitto afferenti ad un convegno che si tiene nel medesimo ambito territoriale in cui il professionista svolge la propria attività dovrebbero essere deducibili al 75% e nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Sempre stando al citato DM 4.8.2011, tale ambito territoriale dovrebbe essere identificato nel Comune sede dell'attività professionale. Così, i costi di vitto e alloggio sarebbero interamente deducibili (nel limite di 10.000,00 euro) se implicano una "trasferta" del professionista atta a consentirne la partecipazione all'evento formativo. Diversamente, ove il corso o convegno fosse seguito, ad esempio, nel medesimo Comune in cui il professionista svolge la propria attività, le spese alberghiere e di ristorazione soggiacerebbero ai limiti di deducibilità di cui all'art. 54 co. 5 del TUIR.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2019 - "Viaggi e soggiorni per corsi di formazione a deducibilità variabile" - Fornero

Sezione:   Autore : S.M.Perego