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16/11/2015 Primi chiarimenti del MEF sulla maggiorazione del 40% dei beni materiali S.M.Perego
03/03/2016 Primi chiarimenti dell’AdE sugli oneri detraibili – spese mediche e scolastiche S.M.Perego
20/02/2017 PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE nel MODELLO 730/2017 S.M.Perego
22/02/2017 Principali novità della dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
27/03/2018 Privacy – Alcuni chiarimenti sulla figura dell’RPD S.M.Perego
07/04/2016 Probabile proroga per il modello 730/2016 S.M.Perego
24/07/2019 Procedura On-line semplificata per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
06/03/2015 Procedure di invio della Certificazione Unica news S.M.Perego
28/04/2015 Professionisti - Illegittimità della presunzione di acquisti news S.M.Perego
29/04/2016 Professionisti – Nessun principio di cassa sulle retribuzioni S.M.Perego

Records 1891 to 1900 of 2397
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Titolo: La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità   Data : 11/05/2019
 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità
In sede di compilazione del modello REDDITI 2019 PF, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, ivi incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo entro il limite annuo di 10.000,00 euro (art. 54 co. 5 del TUIR).
Il maggior dubbio della disposizione in commento attiene al concetto di costi di soggiorno, non specificato dalla legge, né oggetto di chiarimenti di fonte ufficiale.
In generale, tale nozione sembra evocare quella di trasferta (DM 4.8.2011): pertanto, le spese di vitto afferenti ad un convegno che si tiene nel medesimo ambito territoriale in cui il professionista svolge la propria attività dovrebbero essere deducibili al 75% e nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Sempre stando al citato DM 4.8.2011, tale ambito territoriale dovrebbe essere identificato nel Comune sede dell'attività professionale. Così, i costi di vitto e alloggio sarebbero interamente deducibili (nel limite di 10.000,00 euro) se implicano una "trasferta" del professionista atta a consentirne la partecipazione all'evento formativo. Diversamente, ove il corso o convegno fosse seguito, ad esempio, nel medesimo Comune in cui il professionista svolge la propria attività, le spese alberghiere e di ristorazione soggiacerebbero ai limiti di deducibilità di cui all'art. 54 co. 5 del TUIR.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2019 - "Viaggi e soggiorni per corsi di formazione a deducibilità variabile" - Fornero

Sezione:   Autore : S.M.Perego