Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista   Data : 14/05/2019
 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista
Con la ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2019 n. 47, è stato chiarito che, ai fini dell'applicazione anticipata, dall'1.7.2019, dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, riguardante i soggetti che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto e che hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro, occorre fare riferimento al volume d'affari complessivo del soggetto passivo IVA, determinato ai sensi dell'art. 20 del DPR 633/72.
Pertanto, nel caso di soggetti che svolgono sia operazioni soggette a fatturazione che operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, non è possibile tener conto del solo volume d'affari riferito a queste ultime.
Si precisa, inoltre, che il volume d'affari cui fare riferimento è quello relativo al 2018. Di conseguenza, i soggetti che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 sono automaticamente esclusi dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi per il 2019.
L'obbligo entrerà in vigore dall'1.1.2020 per la generalità dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, fatti salvi gli esoneri che saranno definiti con decreto ministeriale di prossima emanazione.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2019 n. 47 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2019 - "Platea ampia per la trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019" – Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego