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Data Titolo Sezione Autore
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
06/10/2016 Parte la trasmissione telematica della dichiarazione IMU S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
06/10/2016 Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa S.M.Perego
06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista   Data : 14/05/2019
 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista
Con la ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2019 n. 47, è stato chiarito che, ai fini dell'applicazione anticipata, dall'1.7.2019, dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, riguardante i soggetti che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto e che hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro, occorre fare riferimento al volume d'affari complessivo del soggetto passivo IVA, determinato ai sensi dell'art. 20 del DPR 633/72.
Pertanto, nel caso di soggetti che svolgono sia operazioni soggette a fatturazione che operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, non è possibile tener conto del solo volume d'affari riferito a queste ultime.
Si precisa, inoltre, che il volume d'affari cui fare riferimento è quello relativo al 2018. Di conseguenza, i soggetti che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 sono automaticamente esclusi dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi per il 2019.
L'obbligo entrerà in vigore dall'1.1.2020 per la generalità dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, fatti salvi gli esoneri che saranno definiti con decreto ministeriale di prossima emanazione.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2019 n. 47 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2019 - "Platea ampia per la trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019" – Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego