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28/04/2017 Con C.M. chiariti alcuni dubbi sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
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02/05/2017 INPS – Dal 4 maggio le domande telematiche per il “Premio alla nascita” S.M.Perego
02/05/2017 Il 730 Precompilato - una bufala soggetta a controllo obbligatorio S.M.Perego
02/05/2017 Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente S.M.Perego

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Titolo: Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista   Data : 14/05/2019
 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista
Con la ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2019 n. 47, è stato chiarito che, ai fini dell'applicazione anticipata, dall'1.7.2019, dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, riguardante i soggetti che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto e che hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro, occorre fare riferimento al volume d'affari complessivo del soggetto passivo IVA, determinato ai sensi dell'art. 20 del DPR 633/72.
Pertanto, nel caso di soggetti che svolgono sia operazioni soggette a fatturazione che operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, non è possibile tener conto del solo volume d'affari riferito a queste ultime.
Si precisa, inoltre, che il volume d'affari cui fare riferimento è quello relativo al 2018. Di conseguenza, i soggetti che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 sono automaticamente esclusi dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi per il 2019.
L'obbligo entrerà in vigore dall'1.1.2020 per la generalità dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, fatti salvi gli esoneri che saranno definiti con decreto ministeriale di prossima emanazione.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2019 n. 47 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2019 - "Platea ampia per la trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019" – Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego