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11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego

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Titolo: Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista   Data : 14/05/2019
 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista
Con la ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2019 n. 47, è stato chiarito che, ai fini dell'applicazione anticipata, dall'1.7.2019, dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, riguardante i soggetti che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto e che hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro, occorre fare riferimento al volume d'affari complessivo del soggetto passivo IVA, determinato ai sensi dell'art. 20 del DPR 633/72.
Pertanto, nel caso di soggetti che svolgono sia operazioni soggette a fatturazione che operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, non è possibile tener conto del solo volume d'affari riferito a queste ultime.
Si precisa, inoltre, che il volume d'affari cui fare riferimento è quello relativo al 2018. Di conseguenza, i soggetti che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 sono automaticamente esclusi dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi per il 2019.
L'obbligo entrerà in vigore dall'1.1.2020 per la generalità dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, fatti salvi gli esoneri che saranno definiti con decreto ministeriale di prossima emanazione.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2019 n. 47 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2019 - "Platea ampia per la trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019" – Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego