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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista   Data : 14/05/2019
 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista
Con la ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2019 n. 47, è stato chiarito che, ai fini dell'applicazione anticipata, dall'1.7.2019, dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, riguardante i soggetti che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto e che hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro, occorre fare riferimento al volume d'affari complessivo del soggetto passivo IVA, determinato ai sensi dell'art. 20 del DPR 633/72.
Pertanto, nel caso di soggetti che svolgono sia operazioni soggette a fatturazione che operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, non è possibile tener conto del solo volume d'affari riferito a queste ultime.
Si precisa, inoltre, che il volume d'affari cui fare riferimento è quello relativo al 2018. Di conseguenza, i soggetti che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 sono automaticamente esclusi dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi per il 2019.
L'obbligo entrerà in vigore dall'1.1.2020 per la generalità dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, fatti salvi gli esoneri che saranno definiti con decreto ministeriale di prossima emanazione.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2019 n. 47 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2019 - "Platea ampia per la trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019" – Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego