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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego
28/06/2016 Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina S.M.Perego
28/06/2016 Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro   Data : 14/05/2019
 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro
L'art. 12 del DL 34/2019 (c.d. "decreto crescita") ha previsto l'implementazione della fatturazione elettronica anche nei rapporti di scambio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.
L'attuazione della nuova disposizione, però, è demandata a un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato di intesa con l'Amministrazione fiscale di San Marino, e che modificherà il DM 24.12.93.
Secondo quanto evidenziato dall'Autore, l'obbligo non riguarderà la totalità delle transazioni, restando escluse quelle che non trovano puntuale riferimento nel DM 24.12.93, comprese le prestazioni di servizi.
Con riguardo alla disciplina attuale, si osserva che, in caso di cessioni a operatori sammarinesi, va emessa in ogni caso la fattura cartacea; tuttavia, qualora il cedente italiano intenda emettere anche la fattura elettronica (indicando come codice destinatario il codice "XXXXXXX"), l'operazione potrà non essere indicata nell'ambito del c.d. "esterometro" di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015. Invece, gli acquisti di beni effettuati da soggetti passivi IVA italiani presso operatori sammarinesi dovranno essere indicati nell'esterometro anche nel caso in cui l'acquirente italiano intenda inviare al Sistema di Interscambio il documento elettronico sulla base della fattura ricevuta dal fornitore.
Fonte: Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego