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10/06/2019 Novità dall’INPS sul "bonus bebè" S.M.Perego
24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
30/05/2019 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
24/07/2019 Sgravi INPS per le assunzioni dei percipienti il reddito di cittadinanza S.M.Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
22/10/2015 30 giorni per la comunicazione di cessioni e proroghe sulle locazioni S.M.Perego
29/10/2015 500.000 inviti dell’Agenzia delle Entrate al buio e senza Casellario Pensionati INPS S.M.Perego

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Titolo: L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro   Data : 14/05/2019
 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro
L'art. 12 del DL 34/2019 (c.d. "decreto crescita") ha previsto l'implementazione della fatturazione elettronica anche nei rapporti di scambio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.
L'attuazione della nuova disposizione, però, è demandata a un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato di intesa con l'Amministrazione fiscale di San Marino, e che modificherà il DM 24.12.93.
Secondo quanto evidenziato dall'Autore, l'obbligo non riguarderà la totalità delle transazioni, restando escluse quelle che non trovano puntuale riferimento nel DM 24.12.93, comprese le prestazioni di servizi.
Con riguardo alla disciplina attuale, si osserva che, in caso di cessioni a operatori sammarinesi, va emessa in ogni caso la fattura cartacea; tuttavia, qualora il cedente italiano intenda emettere anche la fattura elettronica (indicando come codice destinatario il codice "XXXXXXX"), l'operazione potrà non essere indicata nell'ambito del c.d. "esterometro" di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015. Invece, gli acquisti di beni effettuati da soggetti passivi IVA italiani presso operatori sammarinesi dovranno essere indicati nell'esterometro anche nel caso in cui l'acquirente italiano intenda inviare al Sistema di Interscambio il documento elettronico sulla base della fattura ricevuta dal fornitore.
Fonte: Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego