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Data Titolo Sezione Autore
25/01/2017 Servizio “fatture e corrispettivi” disponibile anche agli intermediari ma con limiti S.M.Perego
24/03/2016 Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio S.M.Perego
11/11/2015 Si allarga la “Nota Integrativa” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego
22/10/2015 Si applica sempre il “Favor rei” al diritto penale tributario S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
10/06/2016 Si attribuisce con Docfa la rendita alle unità accatastate in categoria D ed E S.M.Perego
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
13/07/2016 Si estende l’utilizzo della PEC nel processo tributario S.M.Perego

Records 2231 to 2240 of 2397
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Titolo: L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro   Data : 14/05/2019
 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro
L'art. 12 del DL 34/2019 (c.d. "decreto crescita") ha previsto l'implementazione della fatturazione elettronica anche nei rapporti di scambio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.
L'attuazione della nuova disposizione, però, è demandata a un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato di intesa con l'Amministrazione fiscale di San Marino, e che modificherà il DM 24.12.93.
Secondo quanto evidenziato dall'Autore, l'obbligo non riguarderà la totalità delle transazioni, restando escluse quelle che non trovano puntuale riferimento nel DM 24.12.93, comprese le prestazioni di servizi.
Con riguardo alla disciplina attuale, si osserva che, in caso di cessioni a operatori sammarinesi, va emessa in ogni caso la fattura cartacea; tuttavia, qualora il cedente italiano intenda emettere anche la fattura elettronica (indicando come codice destinatario il codice "XXXXXXX"), l'operazione potrà non essere indicata nell'ambito del c.d. "esterometro" di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015. Invece, gli acquisti di beni effettuati da soggetti passivi IVA italiani presso operatori sammarinesi dovranno essere indicati nell'esterometro anche nel caso in cui l'acquirente italiano intenda inviare al Sistema di Interscambio il documento elettronico sulla base della fattura ricevuta dal fornitore.
Fonte: Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego