Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
10/04/2009 Contrasto all'evazione news
14/04/2009 Modifiche ai modelli ministeriali news
15/04/2009 Nuove scadenze fiscali news S.M.Perego
15/04/2009 Iscrizione elenco 5 x mille news S.M.Perego
15/04/2009 Novità IRAP news S.M.Perego
24/04/2009 Risposta a quesiti mod. 730 news S.M.Perego
28/04/2009 IVA PER CASSA OPERATIVA news S.M.Perego
29/04/2009 Nuovi codici tributo news S.M.Perego
07/05/2009 Riqualificazione energetica (detrazione 55%) news S.M.Perego
07/05/2009 Software Controllo - Versione 130 x Entratel news S.M.Perego

Records 31 to 40 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro   Data : 14/05/2019
 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro
L'art. 12 del DL 34/2019 (c.d. "decreto crescita") ha previsto l'implementazione della fatturazione elettronica anche nei rapporti di scambio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.
L'attuazione della nuova disposizione, però, è demandata a un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato di intesa con l'Amministrazione fiscale di San Marino, e che modificherà il DM 24.12.93.
Secondo quanto evidenziato dall'Autore, l'obbligo non riguarderà la totalità delle transazioni, restando escluse quelle che non trovano puntuale riferimento nel DM 24.12.93, comprese le prestazioni di servizi.
Con riguardo alla disciplina attuale, si osserva che, in caso di cessioni a operatori sammarinesi, va emessa in ogni caso la fattura cartacea; tuttavia, qualora il cedente italiano intenda emettere anche la fattura elettronica (indicando come codice destinatario il codice "XXXXXXX"), l'operazione potrà non essere indicata nell'ambito del c.d. "esterometro" di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015. Invece, gli acquisti di beni effettuati da soggetti passivi IVA italiani presso operatori sammarinesi dovranno essere indicati nell'esterometro anche nel caso in cui l'acquirente italiano intenda inviare al Sistema di Interscambio il documento elettronico sulla base della fattura ricevuta dal fornitore.
Fonte: Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego