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03/01/2018 Il software RLI non funziona S.M.Perego
16/02/2016 Il super ammortamento del 40% in Unico 2016 S.M.Perego
25/11/2015 Il super ammortamento non rileva per gli Studi di settore S.M.Perego
03/10/2016 Il terreno edificabile non da diritto al rimborso IVA S.M.Perego
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06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
18/04/2018 Il trasferimento di un immobile al TRUST č sempre soggetto alle imposte fisse S.M.Perego
24/02/2016 Il TRUST a favore di disabili S.M.Perego
30/11/2015 Il Trust č chiamato al pagamento dell’IMU S.M.Perego

Records 951 to 960 of 2397
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Titolo: L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro   Data : 14/05/2019
 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro
L'art. 12 del DL 34/2019 (c.d. "decreto crescita") ha previsto l'implementazione della fatturazione elettronica anche nei rapporti di scambio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.
L'attuazione della nuova disposizione, però, è demandata a un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato di intesa con l'Amministrazione fiscale di San Marino, e che modificherà il DM 24.12.93.
Secondo quanto evidenziato dall'Autore, l'obbligo non riguarderà la totalità delle transazioni, restando escluse quelle che non trovano puntuale riferimento nel DM 24.12.93, comprese le prestazioni di servizi.
Con riguardo alla disciplina attuale, si osserva che, in caso di cessioni a operatori sammarinesi, va emessa in ogni caso la fattura cartacea; tuttavia, qualora il cedente italiano intenda emettere anche la fattura elettronica (indicando come codice destinatario il codice "XXXXXXX"), l'operazione potrà non essere indicata nell'ambito del c.d. "esterometro" di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015. Invece, gli acquisti di beni effettuati da soggetti passivi IVA italiani presso operatori sammarinesi dovranno essere indicati nell'esterometro anche nel caso in cui l'acquirente italiano intenda inviare al Sistema di Interscambio il documento elettronico sulla base della fattura ricevuta dal fornitore.
Fonte: Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego