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21/04/2016 Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale S.M.Perego
15/04/2016 La riscossione del canone RAI incontra le prime difficoltà S.M.Perego
21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego
18/04/2016 Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti S.M.Perego
18/04/2016 Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego

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Titolo: Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)   Data : 14/05/2019
 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)
Oltre ai dati riferiti all'attività d'impresa o di lavoro autonomo per il periodo d'imposta 2018 da indicare nel modello ISA, l'applicazione degli indici comporta il reperimento di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente (provv. 30.1.2019 n. 23721).
Secondo quanto definito dal provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n 126200, gli intermediari abilitati possono avvalersi delle procedure per l'acquisizione massiva dei dati necessari.
Gli intermediari già in possesso della delega alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.
Gli intermediari non delegati alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l'acquisizione dei dati necessari per l'applicazione degli ISA.
Per poter accedere ai dati necessari all’elaborazione degli ISA agli intermediari viene richiesto un ulteriore aggravio di lavoro in quanto, ai fine della privacy, le stringhe di verifica all’accesso prevedono che gli intermediari riportino alcuni dati che devono essere necessariamente a loro conoscenza, più precisamente i seguenti:
* il Volume d’affari , risultante dal campo VE050001 del modello IVA/2018
* l’ IVA a debito, risultante dal campo VL032001 del modello IVA/2018
* l’ IVA a credito, risultante dal campo VL033001 del modello IVA/2018
* i Ricavi di cui ai commi 1, lett. a) e b), e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi), risultanti dal campo F01 dell’allegato relativo agli Studi di Settore del modello dei Redditi 2018
* i Compensi dichiarati, risultanti dal campo G01 dell’allegato relativo agli Studi di Settore del modello dei Redditi 2018
* il Reddito d’impresa (o Perdita), risultante dal campo F28 dell’allegato relativo agli Studi di settore del modello dei Redditi 2018
* il Reddito (o Perdita) delle attività professionali e artistiche, risultante dal campo G13 dell’allegato relativo agli Studi di Settore del modello dei Redditi 2018
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200 – Notiziario Eutekne – News Essepigroup - Stefano M. Perego

Sezione:   Autore : S.M.Perego