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Data Titolo Sezione Autore
12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)   Data : 14/05/2019
 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)
Oltre ai dati riferiti all'attività d'impresa o di lavoro autonomo per il periodo d'imposta 2018 da indicare nel modello ISA, l'applicazione degli indici comporta il reperimento di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente (provv. 30.1.2019 n. 23721).
Secondo quanto definito dal provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n 126200, gli intermediari abilitati possono avvalersi delle procedure per l'acquisizione massiva dei dati necessari.
Gli intermediari già in possesso della delega alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.
Gli intermediari non delegati alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l'acquisizione dei dati necessari per l'applicazione degli ISA.
Per poter accedere ai dati necessari all’elaborazione degli ISA agli intermediari viene richiesto un ulteriore aggravio di lavoro in quanto, ai fine della privacy, le stringhe di verifica all’accesso prevedono che gli intermediari riportino alcuni dati che devono essere necessariamente a loro conoscenza, più precisamente i seguenti:
* il Volume d’affari , risultante dal campo VE050001 del modello IVA/2018
* l’ IVA a debito, risultante dal campo VL032001 del modello IVA/2018
* l’ IVA a credito, risultante dal campo VL033001 del modello IVA/2018
* i Ricavi di cui ai commi 1, lett. a) e b), e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi), risultanti dal campo F01 dell’allegato relativo agli Studi di Settore del modello dei Redditi 2018
* i Compensi dichiarati, risultanti dal campo G01 dell’allegato relativo agli Studi di Settore del modello dei Redditi 2018
* il Reddito d’impresa (o Perdita), risultante dal campo F28 dell’allegato relativo agli Studi di settore del modello dei Redditi 2018
* il Reddito (o Perdita) delle attività professionali e artistiche, risultante dal campo G13 dell’allegato relativo agli Studi di Settore del modello dei Redditi 2018
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200 – Notiziario Eutekne – News Essepigroup - Stefano M. Perego

Sezione:   Autore : S.M.Perego