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09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
01/12/2016 La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
05/12/2016 Al via il nuovo modello per le dichiarazioni d’intento S.M.Perego

Records 1751 to 1760 of 2397
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Titolo: Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)   Data : 14/05/2019
 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)
Oltre ai dati riferiti all'attività d'impresa o di lavoro autonomo per il periodo d'imposta 2018 da indicare nel modello ISA, l'applicazione degli indici comporta il reperimento di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente (provv. 30.1.2019 n. 23721).
Secondo quanto definito dal provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n 126200, gli intermediari abilitati possono avvalersi delle procedure per l'acquisizione massiva dei dati necessari.
Gli intermediari già in possesso della delega alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.
Gli intermediari non delegati alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l'acquisizione dei dati necessari per l'applicazione degli ISA.
Per poter accedere ai dati necessari all’elaborazione degli ISA agli intermediari viene richiesto un ulteriore aggravio di lavoro in quanto, ai fine della privacy, le stringhe di verifica all’accesso prevedono che gli intermediari riportino alcuni dati che devono essere necessariamente a loro conoscenza, più precisamente i seguenti:
* il Volume d’affari , risultante dal campo VE050001 del modello IVA/2018
* l’ IVA a debito, risultante dal campo VL032001 del modello IVA/2018
* l’ IVA a credito, risultante dal campo VL033001 del modello IVA/2018
* i Ricavi di cui ai commi 1, lett. a) e b), e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi), risultanti dal campo F01 dell’allegato relativo agli Studi di Settore del modello dei Redditi 2018
* i Compensi dichiarati, risultanti dal campo G01 dell’allegato relativo agli Studi di Settore del modello dei Redditi 2018
* il Reddito d’impresa (o Perdita), risultante dal campo F28 dell’allegato relativo agli Studi di settore del modello dei Redditi 2018
* il Reddito (o Perdita) delle attività professionali e artistiche, risultante dal campo G13 dell’allegato relativo agli Studi di Settore del modello dei Redditi 2018
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200 – Notiziario Eutekne – News Essepigroup - Stefano M. Perego

Sezione:   Autore : S.M.Perego