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19/04/2017 On line i soggetti beneficiari del cinque per mille relativi al 2015 S.M.Perego
20/04/2017 Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
21/04/2017 Scade oggi la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli – Richiesta una proroga S.M.Perego
21/04/2017 La Suprema Corte interviene nel rapporto tra amministratori e società S.M.Perego
21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
21/04/2017 Nuova tassonomia integrata per il deposito dei bilanci S.M.Perego
24/04/2017 INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego

Records 1761 to 1770 of 2397
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Titolo: Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)   Data : 14/05/2019
 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)
Oltre ai dati riferiti all'attività d'impresa o di lavoro autonomo per il periodo d'imposta 2018 da indicare nel modello ISA, l'applicazione degli indici comporta il reperimento di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente (provv. 30.1.2019 n. 23721).
Secondo quanto definito dal provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n 126200, gli intermediari abilitati possono avvalersi delle procedure per l'acquisizione massiva dei dati necessari.
Gli intermediari già in possesso della delega alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.
Gli intermediari non delegati alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l'acquisizione dei dati necessari per l'applicazione degli ISA.
Per poter accedere ai dati necessari all’elaborazione degli ISA agli intermediari viene richiesto un ulteriore aggravio di lavoro in quanto, ai fine della privacy, le stringhe di verifica all’accesso prevedono che gli intermediari riportino alcuni dati che devono essere necessariamente a loro conoscenza, più precisamente i seguenti:
* il Volume d’affari , risultante dal campo VE050001 del modello IVA/2018
* l’ IVA a debito, risultante dal campo VL032001 del modello IVA/2018
* l’ IVA a credito, risultante dal campo VL033001 del modello IVA/2018
* i Ricavi di cui ai commi 1, lett. a) e b), e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi), risultanti dal campo F01 dell’allegato relativo agli Studi di Settore del modello dei Redditi 2018
* i Compensi dichiarati, risultanti dal campo G01 dell’allegato relativo agli Studi di Settore del modello dei Redditi 2018
* il Reddito d’impresa (o Perdita), risultante dal campo F28 dell’allegato relativo agli Studi di settore del modello dei Redditi 2018
* il Reddito (o Perdita) delle attività professionali e artistiche, risultante dal campo G13 dell’allegato relativo agli Studi di Settore del modello dei Redditi 2018
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200 – Notiziario Eutekne – News Essepigroup - Stefano M. Perego

Sezione:   Autore : S.M.Perego