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16/06/2016 Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività diventa definitiva S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
11/03/2016 Ulteriori risposte sul Reverse charge S.M.Perego
11/03/2016 Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016 S.M.Perego
11/03/2016 La Voluntary disclouser ai saldi S.M.Perego
11/03/2016 Le nuove dimissioni in vigore dal 12.3.2016 in un video S.M.Perego
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
03/03/2016 La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo S.M.Perego
14/03/2016 Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

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Titolo: La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata   Data : 15/05/2019
 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata
Con la risposta interpello 14.5.2019 n. 139, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, e che dovranno effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, possono dotarsi dei registratori telematici e attivarli anche prima dell'entrata in vigore dell'obbligo. Ad esempio, nel caso dei soggetti con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro, l'attivazione può avvenire prima dell'1.7.2019.
Ciò non implica, però, che i registratori debbano essere messi in servizio (ossia che i dati dei corrispettivi debbano essere memorizzati e inviati telematicamente) prima di tale data.
Infatti, gli apparecchi in argomento, una volta attivati, possono anche essere utilizzati come registratori di cassa.
Tanto premesso, l'Agenzia riconosce comunque la possibilità di anticipare la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi su base volontaria.
In quest'ultima ipotesi, tuttavia, non sarà possibile certificare i corrispettivi con modalità differenziate, emettendo in parte scontrini fiscali e in parte documenti commerciali. Inoltre, fino all'entrata in vigore del nuovo obbligo, gli adempimenti di memorizzazione e invio telematico dei dati non potranno considerarsi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all'art. 24 del DPR 633/72.
Fonte: Risposta interpello Agenzia delle Entrate 14.5.2019 n. 139 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2019 - "Registratori telematici anche con attivazione graduale" - Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego