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05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
06/02/2019 Comunicazione dei dati delle fatture c.d. spesometro S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
13/02/2019 INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico S.M.Perego
13/02/2019 Nuove aliquote per la gestione separata per l’anno 2019 S.M.Perego
15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
15/02/2019 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego

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Titolo: La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata   Data : 15/05/2019
 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata
Con la risposta interpello 14.5.2019 n. 139, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, e che dovranno effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, possono dotarsi dei registratori telematici e attivarli anche prima dell'entrata in vigore dell'obbligo. Ad esempio, nel caso dei soggetti con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro, l'attivazione può avvenire prima dell'1.7.2019.
Ciò non implica, però, che i registratori debbano essere messi in servizio (ossia che i dati dei corrispettivi debbano essere memorizzati e inviati telematicamente) prima di tale data.
Infatti, gli apparecchi in argomento, una volta attivati, possono anche essere utilizzati come registratori di cassa.
Tanto premesso, l'Agenzia riconosce comunque la possibilità di anticipare la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi su base volontaria.
In quest'ultima ipotesi, tuttavia, non sarà possibile certificare i corrispettivi con modalità differenziate, emettendo in parte scontrini fiscali e in parte documenti commerciali. Inoltre, fino all'entrata in vigore del nuovo obbligo, gli adempimenti di memorizzazione e invio telematico dei dati non potranno considerarsi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all'art. 24 del DPR 633/72.
Fonte: Risposta interpello Agenzia delle Entrate 14.5.2019 n. 139 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2019 - "Registratori telematici anche con attivazione graduale" - Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego