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07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego
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17/06/2016 Solo al CAF la richiesta della documentazione sui controlli formali S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego
17/06/2016 Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro” S.M.Perego
17/06/2016 L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego

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Titolo: La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata   Data : 15/05/2019
 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata
Con la risposta interpello 14.5.2019 n. 139, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, e che dovranno effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, possono dotarsi dei registratori telematici e attivarli anche prima dell'entrata in vigore dell'obbligo. Ad esempio, nel caso dei soggetti con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro, l'attivazione può avvenire prima dell'1.7.2019.
Ciò non implica, però, che i registratori debbano essere messi in servizio (ossia che i dati dei corrispettivi debbano essere memorizzati e inviati telematicamente) prima di tale data.
Infatti, gli apparecchi in argomento, una volta attivati, possono anche essere utilizzati come registratori di cassa.
Tanto premesso, l'Agenzia riconosce comunque la possibilità di anticipare la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi su base volontaria.
In quest'ultima ipotesi, tuttavia, non sarà possibile certificare i corrispettivi con modalità differenziate, emettendo in parte scontrini fiscali e in parte documenti commerciali. Inoltre, fino all'entrata in vigore del nuovo obbligo, gli adempimenti di memorizzazione e invio telematico dei dati non potranno considerarsi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all'art. 24 del DPR 633/72.
Fonte: Risposta interpello Agenzia delle Entrate 14.5.2019 n. 139 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2019 - "Registratori telematici anche con attivazione graduale" - Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego