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23/12/2015 Messaggio INPS 7578/2015 – Avvio ai controlli sulle DSU trasmesse dai CAF S.M.Perego
23/12/2015 Limiti all'utilizzo del denaro contante S.M.Perego
23/12/2015 In arrivo le bozze dei modelli di dichiarazione S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
23/12/2015 Estesa l’agevolazione “Prima Casa” S.M.Perego
08/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria - Entratel lacunoso S.M.Perego
08/01/2016 Dall’1.1.2016 ridotto l’aggio di riscossione S.M.Perego
11/01/2016 Estesi i trattamenti CIG S.M.Perego
12/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria - Ulteriori problemi S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego

Records 631 to 640 of 2397
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Titolo: La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata   Data : 15/05/2019
 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata
Con la risposta interpello 14.5.2019 n. 139, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, e che dovranno effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, possono dotarsi dei registratori telematici e attivarli anche prima dell'entrata in vigore dell'obbligo. Ad esempio, nel caso dei soggetti con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro, l'attivazione può avvenire prima dell'1.7.2019.
Ciò non implica, però, che i registratori debbano essere messi in servizio (ossia che i dati dei corrispettivi debbano essere memorizzati e inviati telematicamente) prima di tale data.
Infatti, gli apparecchi in argomento, una volta attivati, possono anche essere utilizzati come registratori di cassa.
Tanto premesso, l'Agenzia riconosce comunque la possibilità di anticipare la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi su base volontaria.
In quest'ultima ipotesi, tuttavia, non sarà possibile certificare i corrispettivi con modalità differenziate, emettendo in parte scontrini fiscali e in parte documenti commerciali. Inoltre, fino all'entrata in vigore del nuovo obbligo, gli adempimenti di memorizzazione e invio telematico dei dati non potranno considerarsi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all'art. 24 del DPR 633/72.
Fonte: Risposta interpello Agenzia delle Entrate 14.5.2019 n. 139 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2019 - "Registratori telematici anche con attivazione graduale" - Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego