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20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
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28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
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Titolo: La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata   Data : 15/05/2019
 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata
Con la risposta interpello 14.5.2019 n. 139, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, e che dovranno effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, possono dotarsi dei registratori telematici e attivarli anche prima dell'entrata in vigore dell'obbligo. Ad esempio, nel caso dei soggetti con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro, l'attivazione può avvenire prima dell'1.7.2019.
Ciò non implica, però, che i registratori debbano essere messi in servizio (ossia che i dati dei corrispettivi debbano essere memorizzati e inviati telematicamente) prima di tale data.
Infatti, gli apparecchi in argomento, una volta attivati, possono anche essere utilizzati come registratori di cassa.
Tanto premesso, l'Agenzia riconosce comunque la possibilità di anticipare la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi su base volontaria.
In quest'ultima ipotesi, tuttavia, non sarà possibile certificare i corrispettivi con modalità differenziate, emettendo in parte scontrini fiscali e in parte documenti commerciali. Inoltre, fino all'entrata in vigore del nuovo obbligo, gli adempimenti di memorizzazione e invio telematico dei dati non potranno considerarsi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all'art. 24 del DPR 633/72.
Fonte: Risposta interpello Agenzia delle Entrate 14.5.2019 n. 139 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2019 - "Registratori telematici anche con attivazione graduale" - Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego