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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo   Data : 23/05/2019
 L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo
Il documento OIC 16 stabilisce che l'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati (§ 57).
Analogo trattamento si applica nel caso in cui i cespiti siano inutilizzati per lungo tempo.
Nell'ambito del progetto di aggiornamento del documento OIC 16 realizzato nel 2014, è stata, infatti, eliminata la previsione (contenuta nella versione del principio contabile applicabile fino ai bilanci "solari" 2013) secondo cui l'ammortamento doveva essere sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo.
In questo caso, l'ammortamento deve essere effettuato, considerato che, in tale lasso temporale, il bene è pur sempre soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica.
Il medesimo trattamento è stato, poi, riproposto a seguito dell'aggiornamento del principio contabile realizzato nel 2016.
I cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente non sono, invece, più oggetto di ammortamento e sono valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile (§ 80).
In tale ultimo caso, quindi, l'eventuale riduzione di valore del cespite non viene rilevata contabilmente mediante il processo di ammortamento, bensì mediante una svalutazione.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2019 - "L’inutilizzo dei cespiti incide sull’ammortamento" – Latorraca - Principi Contabili n. 1/2019 del 5.2.2019, p. 153-212 - "Le immobilizzazioni materiali" - Fabrizio Bava e Alain Devalle

Sezione:   Autore : S.M.Perego