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31/08/2015 Il ricorso al ravvedimento operoso per correggere gli errori commessi dai sostituti d'imposta nell'anno 2014 S.M.Perego
23/02/2010 Il rilascio del CUD scade il 1° marzo news S.M.Perego
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02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
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19/06/2015 Il rischio nascosto nel nostro lavoro S.M.Perego
05/08/2015 Il rischio nascosto nel nostro lavoro S.M.Perego

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Titolo: L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo   Data : 23/05/2019
 L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo
Il documento OIC 16 stabilisce che l'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati (§ 57).
Analogo trattamento si applica nel caso in cui i cespiti siano inutilizzati per lungo tempo.
Nell'ambito del progetto di aggiornamento del documento OIC 16 realizzato nel 2014, è stata, infatti, eliminata la previsione (contenuta nella versione del principio contabile applicabile fino ai bilanci "solari" 2013) secondo cui l'ammortamento doveva essere sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo.
In questo caso, l'ammortamento deve essere effettuato, considerato che, in tale lasso temporale, il bene è pur sempre soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica.
Il medesimo trattamento è stato, poi, riproposto a seguito dell'aggiornamento del principio contabile realizzato nel 2016.
I cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente non sono, invece, più oggetto di ammortamento e sono valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile (§ 80).
In tale ultimo caso, quindi, l'eventuale riduzione di valore del cespite non viene rilevata contabilmente mediante il processo di ammortamento, bensì mediante una svalutazione.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2019 - "L’inutilizzo dei cespiti incide sull’ammortamento" – Latorraca - Principi Contabili n. 1/2019 del 5.2.2019, p. 153-212 - "Le immobilizzazioni materiali" - Fabrizio Bava e Alain Devalle

Sezione:   Autore : S.M.Perego