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Data Titolo Sezione Autore
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
05/12/2016 Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016 S.M.Perego
05/12/2016 L’Agenzia delle Entrate adegua il sistema di interscambio sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
28/11/2016 IMU sempre in capo al locatario sui leasing immobiliari S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego

Records 1791 to 1800 of 2397
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Titolo: Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali   Data : 23/05/2019
 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali
Violazioni oggetto di definizione (circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11)
Nella circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11 sono stati forniti chiarimenti in tema di definizione delle violazioni formali.
È stato specificato che non rientrano nella definizione le seguenti violazioni:
- omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (art. 7-bis del DLgs. 241/97; la tardiva trasmissione è definibile);
- irregolarità od omessa fatturazione di operazioni esenti/non imponibili/escluse ove ci sia stato riflesso sulla determinazione del reddito (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97; in caso contrario sono definibili);
- irregolarità, come la mancata opzione per la cedolare secca o per il consolidato fiscale, che sono sanabili mediante remissione in bonis;
- irregolarità nelle comunicazioni delle liquidazioni IVA se l'imposta non è stata correttamente assolta (se assolta, invece, sono definibili).
Sono definibili le seguenti violazioni:
- omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione (art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97);
- violazioni in tema di modelli INTRASTAT;
- dichiarazione inesatta, inclusa l'ipotesi in cui la dichiarazione sia stata trasmessa per Posta e non in via telematica.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2019 - "Gli intermediari sanano con 200 euro solo la tardiva dichiarazione" - Cissello - Circolare Agenzia Entrate 15.5.2019 n. 11

Sezione:   Autore : S.M.Perego