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09/05/2018 Approvati nuovi ISA S.M.Perego
09/05/2018 Nuova circolare sullo split payment S.M.Perego
09/05/2018 La corsa all’aggiornamento in materia di Privacy - Trattamento dei dati personali S.M.Perego
11/05/2018 Fattura elettronica – Soppressione registri Iva S.M.Perego
11/05/2018 Indeducibile l’acquisto di carburante se non c’è la fattura elettronica S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/05/2018 Fatture elettroniche con date diverse S.M.Perego
16/05/2018 INPS – Sospensione contributi gestione separata - istruzioni S.M.Perego
17/05/2018 730 Precompilato CAF e intermediari alle prese con gli scontrini fiscali S.M.Perego

Records 2191 to 2200 of 2397
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Titolo: Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali   Data : 23/05/2019
 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali
Violazioni oggetto di definizione (circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11)
Nella circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11 sono stati forniti chiarimenti in tema di definizione delle violazioni formali.
È stato specificato che non rientrano nella definizione le seguenti violazioni:
- omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (art. 7-bis del DLgs. 241/97; la tardiva trasmissione è definibile);
- irregolarità od omessa fatturazione di operazioni esenti/non imponibili/escluse ove ci sia stato riflesso sulla determinazione del reddito (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97; in caso contrario sono definibili);
- irregolarità, come la mancata opzione per la cedolare secca o per il consolidato fiscale, che sono sanabili mediante remissione in bonis;
- irregolarità nelle comunicazioni delle liquidazioni IVA se l'imposta non è stata correttamente assolta (se assolta, invece, sono definibili).
Sono definibili le seguenti violazioni:
- omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione (art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97);
- violazioni in tema di modelli INTRASTAT;
- dichiarazione inesatta, inclusa l'ipotesi in cui la dichiarazione sia stata trasmessa per Posta e non in via telematica.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2019 - "Gli intermediari sanano con 200 euro solo la tardiva dichiarazione" - Cissello - Circolare Agenzia Entrate 15.5.2019 n. 11

Sezione:   Autore : S.M.Perego