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28/04/2015 Ulteriori novità sulle detrazioni per carichi di famiglia S.M.Perego
28/04/2015 Determinazione del reddito professionale – Scomputo ritenute d’acconto S.M.Perego
28/04/2015 Credito IVA per le operazioni attive con il meccanismo di S.M.Perego
30/04/2015 Sono pervenute dall’INPS le istruzioni relative alle iscrizioni ai sindacati S.M.Perego
30/04/2015 La casella PEC delle imprese deve essere mantenuta sempre attiva S.M.Perego
30/04/2015 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE S.M.Perego
30/04/2015 Registrazione volontaria dell'atto oltre il termine di decadenza senza applicazione di sanzioni e interessi S.M.Perego
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
30/04/2015 Nulle le notifiche di Equitalia avvenute a mezzo di corriere privato S.M.Perego
19/05/2015 Utilizzo del credito di imposta per il riacquisto della prima casa – I chiarimenti dell’A.E. news S.M.Perego

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Titolo: Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali   Data : 23/05/2019
 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali
Violazioni oggetto di definizione (circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11)
Nella circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11 sono stati forniti chiarimenti in tema di definizione delle violazioni formali.
È stato specificato che non rientrano nella definizione le seguenti violazioni:
- omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (art. 7-bis del DLgs. 241/97; la tardiva trasmissione è definibile);
- irregolarità od omessa fatturazione di operazioni esenti/non imponibili/escluse ove ci sia stato riflesso sulla determinazione del reddito (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97; in caso contrario sono definibili);
- irregolarità, come la mancata opzione per la cedolare secca o per il consolidato fiscale, che sono sanabili mediante remissione in bonis;
- irregolarità nelle comunicazioni delle liquidazioni IVA se l'imposta non è stata correttamente assolta (se assolta, invece, sono definibili).
Sono definibili le seguenti violazioni:
- omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione (art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97);
- violazioni in tema di modelli INTRASTAT;
- dichiarazione inesatta, inclusa l'ipotesi in cui la dichiarazione sia stata trasmessa per Posta e non in via telematica.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2019 - "Gli intermediari sanano con 200 euro solo la tardiva dichiarazione" - Cissello - Circolare Agenzia Entrate 15.5.2019 n. 11

Sezione:   Autore : S.M.Perego