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30/05/2019 Corrispettivi elettronici - Tutto pronto - Si parte il 1° luglio senza proroghe S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
29/01/2009 Credito d'imposta aree svantaggiate news S.M.Perego
01/03/2019 Credito d'imposta per adeguamento registratori di cassa S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
12/09/2018 Credito d'imposta per investimenti pubblicitari S.M.Perego
24/09/2015 Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Alcune FAQ S.M.Perego
28/04/2015 Credito IVA per le operazioni attive con il meccanismo di S.M.Perego
02/05/2018 Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo S.M.Perego

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Titolo: Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali   Data : 23/05/2019
 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali
Violazioni oggetto di definizione (circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11)
Nella circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11 sono stati forniti chiarimenti in tema di definizione delle violazioni formali.
È stato specificato che non rientrano nella definizione le seguenti violazioni:
- omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (art. 7-bis del DLgs. 241/97; la tardiva trasmissione è definibile);
- irregolarità od omessa fatturazione di operazioni esenti/non imponibili/escluse ove ci sia stato riflesso sulla determinazione del reddito (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97; in caso contrario sono definibili);
- irregolarità, come la mancata opzione per la cedolare secca o per il consolidato fiscale, che sono sanabili mediante remissione in bonis;
- irregolarità nelle comunicazioni delle liquidazioni IVA se l'imposta non è stata correttamente assolta (se assolta, invece, sono definibili).
Sono definibili le seguenti violazioni:
- omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione (art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97);
- violazioni in tema di modelli INTRASTAT;
- dichiarazione inesatta, inclusa l'ipotesi in cui la dichiarazione sia stata trasmessa per Posta e non in via telematica.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2019 - "Gli intermediari sanano con 200 euro solo la tardiva dichiarazione" - Cissello - Circolare Agenzia Entrate 15.5.2019 n. 11

Sezione:   Autore : S.M.Perego