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21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
12/12/2018 L’IMU e la TASI scontano una riduzione al 75% S.M.Perego
23/03/2016 L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
13/06/2017 L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti S.M.Perego
01/02/2017 L’INPS apporta modifiche alla disciplina del “DURC on-line” S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego

Records 1211 to 1220 of 2397
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Titolo: Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA   Data : 23/05/2019
 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA
La presentazione telematica dei modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, da parte dei soggetti "solari", è attualmente dovuta entro il termine del 30.9.2019 (non essendo più applicabile la proroga al 31.10, venuta meno con l'abolizione del c.d. "spesometro").
Tuttavia, in base agli emendamenti che potrebbero essere approvati in sede di conversione in legge del DL 34/2019, il termine verrebbe differito, a regime, al 30.11.
Per i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, da parte dei soggetti "solari", dunque, il termine di presentazione risulterebbe essere quello del 2.12.2019 (essendo il giorno 30.11.2019 un sabato).
Per l'anno di imposta 2019, sebbene sia stato abolito il c.d. "spesometro", sono confermati gli altri obblighi comunicativi in materia di IVA, quali i modelli INTRASTAT e le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
Quest'ultimo adempimento è dovuto, per il primo trimestre 2019, entro il 31.5.2019; il termine per i dati del secondo trimestre 2019 è il 16.9.2019; il termine per il terzo trimestre 2019 è il 2.12.2019 e, infine, il termine per il quarto trimestre 2019 è il 2.3.2020.
Tra gli altri adempimenti dovuti nell'anno di imposta 2019, si segnala il c.d. "esterometro" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015), per il quale torna operativa la periodicità di presentazione mensile. La prima scadenza è, quindi, quella del 31.5.2019 per i dati riferiti al mese di aprile 2019.
Fonte: Emendamento al Ddl. di conversione del DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") - Il Quotidiano del Commercialista del 22.5.2019 - "Anche per il 2019 ingorgo di scadenze fiscali" - Greco - Negro

Sezione:   Autore : S.M.Perego