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Data Titolo Sezione Autore
11/01/2017 Nell’assegnazione agevolata di beni ai soci il fabbricato rurale non sempre sconta il reddito dominicale S.M.Perego
21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
09/11/2015 Nella cessione immobiliare prevale il prezzo valore S.M.Perego
01/02/2016 Nella CU anche il codice fiscale del coniuge non a carico S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
31/01/2017 Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore S.M.Perego
26/10/2016 Nella finanziaria 2017 il super ammortamento al 250% - Conviene aspettare? S.M.Perego
27/10/2016 Nella finanziaria 2017 un iper-ammortamento nascosto negli allegati S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA   Data : 23/05/2019
 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA
La presentazione telematica dei modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, da parte dei soggetti "solari", è attualmente dovuta entro il termine del 30.9.2019 (non essendo più applicabile la proroga al 31.10, venuta meno con l'abolizione del c.d. "spesometro").
Tuttavia, in base agli emendamenti che potrebbero essere approvati in sede di conversione in legge del DL 34/2019, il termine verrebbe differito, a regime, al 30.11.
Per i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, da parte dei soggetti "solari", dunque, il termine di presentazione risulterebbe essere quello del 2.12.2019 (essendo il giorno 30.11.2019 un sabato).
Per l'anno di imposta 2019, sebbene sia stato abolito il c.d. "spesometro", sono confermati gli altri obblighi comunicativi in materia di IVA, quali i modelli INTRASTAT e le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
Quest'ultimo adempimento è dovuto, per il primo trimestre 2019, entro il 31.5.2019; il termine per i dati del secondo trimestre 2019 è il 16.9.2019; il termine per il terzo trimestre 2019 è il 2.12.2019 e, infine, il termine per il quarto trimestre 2019 è il 2.3.2020.
Tra gli altri adempimenti dovuti nell'anno di imposta 2019, si segnala il c.d. "esterometro" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015), per il quale torna operativa la periodicità di presentazione mensile. La prima scadenza è, quindi, quella del 31.5.2019 per i dati riferiti al mese di aprile 2019.
Fonte: Emendamento al Ddl. di conversione del DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") - Il Quotidiano del Commercialista del 22.5.2019 - "Anche per il 2019 ingorgo di scadenze fiscali" - Greco - Negro

Sezione:   Autore : S.M.Perego