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Data Titolo Sezione Autore
01/10/2015 Chi è responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego

Records 391 to 400 of 2397
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Titolo: Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA   Data : 23/05/2019
 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA
La presentazione telematica dei modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, da parte dei soggetti "solari", è attualmente dovuta entro il termine del 30.9.2019 (non essendo più applicabile la proroga al 31.10, venuta meno con l'abolizione del c.d. "spesometro").
Tuttavia, in base agli emendamenti che potrebbero essere approvati in sede di conversione in legge del DL 34/2019, il termine verrebbe differito, a regime, al 30.11.
Per i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, da parte dei soggetti "solari", dunque, il termine di presentazione risulterebbe essere quello del 2.12.2019 (essendo il giorno 30.11.2019 un sabato).
Per l'anno di imposta 2019, sebbene sia stato abolito il c.d. "spesometro", sono confermati gli altri obblighi comunicativi in materia di IVA, quali i modelli INTRASTAT e le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
Quest'ultimo adempimento è dovuto, per il primo trimestre 2019, entro il 31.5.2019; il termine per i dati del secondo trimestre 2019 è il 16.9.2019; il termine per il terzo trimestre 2019 è il 2.12.2019 e, infine, il termine per il quarto trimestre 2019 è il 2.3.2020.
Tra gli altri adempimenti dovuti nell'anno di imposta 2019, si segnala il c.d. "esterometro" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015), per il quale torna operativa la periodicità di presentazione mensile. La prima scadenza è, quindi, quella del 31.5.2019 per i dati riferiti al mese di aprile 2019.
Fonte: Emendamento al Ddl. di conversione del DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") - Il Quotidiano del Commercialista del 22.5.2019 - "Anche per il 2019 ingorgo di scadenze fiscali" - Greco - Negro

Sezione:   Autore : S.M.Perego